quietanza separata, di caparra confirmatoria, sconto l’imposta proporzionale di registro


 

art. 40, c. 1, D.P.R. 26.04.1986 n. 131

 

Per gli atti relativi a cessione di beni e prestazioni di servizi soggetti all’imposta sul valore aggiunto, l’imposta si applica in misura fissa.

 

 

r.m. 17.07.1976, n. 301388

 

Attesa l’ampia formulazione usata dal legislatore, nell’ambito di applicazione della citata norma debbano farsi rientrare tutti gli atti che servono a sostanziare il rapporto giuridico espresso dalle parti; rapporto, che deve essere considerato nella sua interezza ed unitarietà, poiché la quietanza, benché espressa in atto separato, attiene ad un preordinato negozio giuridico, colpito da IVA, del quale è parte integrante e conclusiva.

 

 

 

 

r.m. 03.01.1985, n. 251127

nota 23,07.1979, n. 250398, Ministero Finanze

 

Nell’ipotesi in cui – pur essendo la cessione soggetta ad IVA – la concreta obbligazione successivamente quietanzata non fosse soggetta a tale imposta, il principio di alternatività viene meno, e la quietanza è soggetta all’imposta di registro in misura proporzionale.

 

Così avviene, ad esempio, nell’ipotesi di successiva quietanza relativa alla dazione di caparra confirmatoria; fattispecie, quest’ultima esclusa dall’ambito impositivo dell’imposta sul valore aggiunto.

 

La quietanza con atto separato, relativa a caparra confirmatoria, pertanto, è soggetta all’imposta proporzionale di registro.