quietanza
separata, di caparra confirmatoria, sconto l’imposta proporzionale di registro
art. 40, c. 1, D.P.R. 26.04.1986 n. 131
Per gli atti relativi a cessione di beni e prestazioni di
servizi soggetti all’imposta sul valore aggiunto, l’imposta si applica in misura
fissa.
r.m. 17.07.1976,
n. 301388
Attesa l’ampia formulazione usata dal legislatore, nell’ambito
di applicazione della citata norma debbano farsi rientrare tutti gli atti che
servono a sostanziare il rapporto giuridico espresso dalle parti; rapporto, che
deve essere considerato nella sua interezza ed unitarietà, poiché la quietanza,
benché espressa in atto separato, attiene ad un preordinato negozio giuridico,
colpito da IVA, del quale è parte integrante e conclusiva.
r.m.
03.01.1985, n. 251127
nota 23,07.1979,
n. 250398, Ministero Finanze
Nell’ipotesi in cui – pur essendo la cessione soggetta ad IVA
– la concreta obbligazione successivamente quietanzata non fosse soggetta a
tale imposta, il principio di alternatività viene meno, e la quietanza è
soggetta all’imposta di registro in misura proporzionale.
Così avviene, ad esempio, nell’ipotesi di successiva
quietanza relativa alla dazione di caparra confirmatoria; fattispecie,
quest’ultima esclusa dall’ambito impositivo dell’imposta sul valore aggiunto.
La quietanza con atto separato, relativa a caparra
confirmatoria, pertanto, è soggetta all’imposta proporzionale di registro.